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1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.
Premesso che: a) il decreto legislativo n. 111 del
17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone
a protezione del consumatore che l’organizzatore ed il
venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si
rivolge, debbano essere in possesso
dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento
delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95).
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del
contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi
dell’art. 6 del d. lgs. 111/95), che è documento
indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di
Garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni
generali di contratto. La nozione di ‘pacchetto
turistico’ (art.2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente: I
pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le
vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti
dalla prefissata combinazione di almeno due degli
elementi di seguito indicati, venduti od offerti in
vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore
alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo
comprendente almeno una notte: a) trasporto; b)
alloggio; c) servizi turistici non accessori al
trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che
costituiscano parte significativa del “pacchetto
turistico”.
2) FONTI LEGISLATIVE.Il contratto di
compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre
che dalle presenti condizioni generali, anche dalle
clausole indicate nella documentazione di viaggio
consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che
abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio
nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle
disposizioni – in quanto applicabili - della L.
27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della
Convenzione Internazionale relativa al contratto di
viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché
dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95.
3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA
TECNICA. 1. Organizzazione tecnica Il Genio del Bosco
Srl Via Manganaro 7/d – 57037 Portoferraio (Li). 2.
Autorizzazione amministrativa n. in conformità con
quanto disposto dalla Legge Regionale n. 3.
Polizza assicurativa RC stipulata con in conformità con
quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del D.lgs.
111/1995. 4. i cambi di riferimento sono quelli rilevati
dalla B.C.E./U.I.C. pubblicati su “Il Sole24ore”
relativi al giorno 04/08/2007.
4) PRENOTAZIONI. La domanda di prenotazione
dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale,
se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende
perfezionata, con conseguente conclusione del contratto,
solo nel momento in cui l’organizzatore invierà
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al
cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le
indicazioni relative al pacchetto turistico non
contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno
fornite dall’organizzatore in regolare adempimento
degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr.
Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del
viaggio.
5) PAGAMENTI. All’atto della prenotazione dovrà essere
versato, a titolo di acconto, il 25% del prezzo del
pacchetto turistico; il saldo dovrà essere versato
almeno 20 giorni prima della partenza, oppure in
concomitanza con la prenotazione, se questa è
effettuata nei 20 giorni antecedenti la partenza. Il
mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date
stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale
da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria
e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
6) PREZZO. I prezzi dei pacchetti turistici pubblicati
su questo catalogo sono espressi in Euro e sono stati
calcolati in base alle tariffe aeree ed ai costi
alberghieri in vigore nel mese di… . Esso potrà
essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e
soltanto in conseguenza alle variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo del
carburante e delle coperture assicurative; diritti e tasse su alcune tipologie di
servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio,
di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
tassi di cambio applicati al pacchetto in
questione. Per tali variazioni si farà riferimento al
corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla
data di pubblicazione del programma come ivi riportata
in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali
aggiornamenti di cui sopra. Le
oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario
del pacchetto turistico nella percentuale massima
dell’80%. Le quote non subiranno variazioni per
oscillazioni del cambio al di sotto del 3%. Qualora
l’oscillazione dovesse essere superiore a tale
percentuale, l’adeguamento verrà applicato per
intero.
7) RECESSO DEL CONSUMATORE.
Il consumatore può recedere dal contratto,
senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: aumento del prezzo di cui al precedente
art.6 in misura eccedente il 10%; modifica in modo significativo di uno o
più elementi del contratto oggettivamente configurabili
come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto
turistico complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto
stesso ma prima della partenza e non accettata dal
consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha
alternativamente diritto: ad usufruire di un pacchetto turistico
alternativo, senza supplemento di prezzo o con la
restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il
secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al
primo; alla restituzione della sola parte di
prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere
effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del
ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore
dovrà dare comunicazione della propria decisione (di
accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre
due
giorni lavorativi dal momento in cui ha
ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto
di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la
proposta formulata dall’organizzatore si intende
accettata.
Al cliente che receda dal contratto prima
della partenza al di fuori dei casi elencati ai
precedenti commi del presente articolo, saranno
addebitati a titolo di penale, indipendentemente dal
pagamento dell’acconto previsto all’art. 5, 1°
comma, le quote di iscrizione, i premi assicurativi e le
seguenti percentuali della quota di partecipazione,
calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio
del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei
giorni non include quello del recesso, la cui
comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo
antecedente quello d’inizio del viaggio): da 59 a 30 gg 10%; da 29 a 15 gg 20%;da 14 a 9 gg 30%;da 8 a 4 gg 50%;da 3 a 0 gg 80%. NB: le medesime somme dovranno essere
corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o irregolarità dei mprevisti documenti
personali di espatrio. Nel caso di gruppi precostituiti
tali somme verranno concordate di volta in volta alla
firma del contratto.
8) MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE
DEL
CONSUMATORE
1. Qualsiasi modifica significativa da
parte dell’Organizzatore, del pacchetto o di un suo
elemento essenziale è sottoposta all’accettazione del
cliente ai sensi dell’art.12 d.lgs. 111/1995.
2. Le modifiche richieste dal cliente a
prenotazioni già accettate, non obbligano
l’Organizzatore nei casi in cui non possono essere
soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifica
comporta per il cliente l’addebito fisso di almeno
Euro 15,49 per pratica per modifiche relative a:
aeroporto di partenza, trattamento
alberghiero, complesso alberghiero, diminuzione
durata soggiorno,
noleggi servizi vari, data partenza (stesso
weekend o data antecedente).
9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO
TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE
DELL’ORGANIZZAZIONE. Nell’ipotesi in cui, prima della
partenza, l’organizzatore comunichi per iscritto la
propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi
oggetto del pacchetto tristico, proponendo una soluzione
aternativa il consumatore potrà esercitare
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già
pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto
turistico sostituivo proposto (ai sensi del 2° e 3°
comma del precedente articolo 7). Il
consumatore può esercitare i diritti sopra previsti
anche quando l’annullamento dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti
previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o
da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al
pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti
diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso
fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo
di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla
mancata accettazione da parte del consumatore del
pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del
precedente art. 7), l’organizzatore che annulla ( ex
art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà
al consumatore il doppio di quanto dallo
stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite
l’agente di viaggio. La somma oggetto della
restituzione non sarà mai superiore al doppio degli
importi di cui il consumatore sarebbe in pari data
debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7,
4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA.L’organizzatore, qualora dopo la partenza
si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi
ragione, tranne che per un fatto proprio del
consumatore, una parte essenziale dei servizi
contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del
contraente e qualora le prestazioni fornite siano di
valore inferiore rispetto a quelle previste,
rimborsarlo in misura pari a tale
differenza. Qualora non risulti possibile alcuna
soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per
seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto
equivalente a quello originario previsto per il ritorno
al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo
e di posti e lo rimborserà nella misura della
differenza tra il costo delle prestazioni previste e
quello delle prestazioni effettuate fino al momento del
rientro anticipato.
11) SOSTITUZIONI. Il cliente rinunciatario può farsi
sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per
iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data
fissata per la partenza, ricevendo contestualmente
comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le
condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare
i requisiti relativi al
passaporto, ai visti, ai certificati
sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi
all’organizzatore tutte le
spese sostenute per procedere alla
sostituzione nella misura
che gli verrà quantificata prima della
cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre
solidalmente responsabili
per il pagamento del saldo del prezzo nonché
degli importi di cui
alla lettera c) del presente articolo. In
relazione ad alcune tipologie
di servizi, può verificarsi che un terzo
fornitore di servizi non
accetti la modifica del nominativo del
cessionario, anche se effettuata
entro il termine di cui al precedente punto
a). L’organizzatore
non sarà pertanto responsabile
dell’eventuale mancata
accettazione della modifica da parte dei
terzi fornitori di servizi.
Tale mancata accettazione sarà
tempestivamente comunicata
dall’organizzatore alle parti interessate
prima della partenza.
12) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI.I partecipanti dovranno essere muniti di
passaporto individuale o
di altro documento valido per tutti i paesi
toccati dall’itinerario,
nonché dei visti di soggiorno e di
transito e dei certificati sanitari
che fossero eventualmente richiesti. Essi
inoltre dovranno attenersi
all’osservanza della regole di normale
prudenza e diligenza
ed a quelle specifiche in vigore nei paesi
destinazione del viaggio,
a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché
ai regolamenti ed alle disposizioni
amministrative o legislative
relative al pacchetto turistico. I
partecipanti saranno chiamati a
rispondere di tutti i danni che
l’organizzatore dovesse subire a
causa della loro inadempienza alle sopra
esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire
all’organizzatore tutti i documenti,
le informazioni e gli elementi in suo
possesso utili per
l’esercizio del diritto di surroga di
quest’ultimo nei confronti dei
terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso l’organizzatore
del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione. Il consumatore
comunicherà altresì per iscritto
all’organizzatore, all’atto
della prenotazione, le particolari
richieste personali che potranno
formare oggetto di accordi specifici sulle
modalità del viaggio,
sempre che ne risulti possibile
l’attuazione.
13) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA. La classificazione ufficiale delle
strutture alberghiere viene fornita
in catalogo od in altro materiale
informativo soltanto in base alle
espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità del paese
in cui il servizio è erogato. In assenza
di classificazioni ufficiali
riconosciute dalle competenti Pubbliche
Autorità dei paesi anche
membri della UE cui il servizio si
riferisce, l’organizzatore si
riserva la facoltà di fornire in catalogo
o depliant una propria
descrizione della struttura ricettiva, tale
da permettere una valutazione
e conseguente accettazione della stessa da
parte del
consumatore.
14) REGIME DI RESPONSABILITÀ.
L’organizzatore risponde dei danni
arrecati al consumatore a motivo
dell’inadempimento totale o parziale
delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano
effettuate da lui
personalmente che da terzi fornitori dei
servizi, a meno che provi
che l’evento è derivato da fatto del
consumatore (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest’ultimo nel
corso dell’esecuzione
dei servizi turistici) o da circostanze
estranee alla fornitura
delle prestazioni previste in contratto, da
caso fortuito, da
forza maggiore, ovvero da circostanze che
lo stesso organizzatore
non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente
prevedere o risolvere. Il venditore presso
il quale sia stata effettuata
la prenotazione del pacchetto turistico non
risponde in alcun
caso delle obbligazioni nascenti
dall’organizzazione del viaggio,
ma è responsabile esclusivamente delle
obbligazioni nascenti
dalla sua qualità di intermediario e
comunque nei limiti per tale
responsabilità previsti dalle leggi o
convenzioni sopra citate.
15) LIMITI DEL RISARCIMENTO. Il risarcimento dovuto dall’organizzatore
per danni alla persona
non può in ogni caso essere superiore alle
indennità risarcitorie
previste dalle convenzioni internazionali
in riferimento alle prestazioni
il cui inadempimento ne ha determinato la
responsabilità: e
precisamente la Convenzione di Varsavia del
1929 sul trasporto
aereo internazionale nel testo modificato
all’Aja nel 1955; la
Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto
ferroviario; la Convenzione
di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto
di viaggio per
ogni ipotesi di responsabilità
dell’organizzatore. In ogni caso il
limite risarcitorio non può superare
l’importo di “2.000 Franchi
oro Germinal per danno alle cose”
previsto dall’art. 13 n° 2 CCV
e di 5000 Franchi oro Germinal per
qualsiasi altro danno e per
quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ..
16) OBBLIGO DI ASSISTENZA.
L’organizzatore è tenuto a prestare le
misure di assistenza al
consumatore imposte dal criterio di
diligenza professionale
esclusivamente in riferimento agli obblighi
a proprio carico per
disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore
sono esonerati dalle rispettive
responsabilità (artt. 14 e 15),
quando la mancata od inesatta esecuzione
del contratto è
imputabile al consumatore o è dipesa dal
fatto di un terzo a
carattere imprevedibile o inevitabile,
ovvero da un caso fortuito o
di forza maggiore.
17) RECLAMI E DENUNCE.
Ogni mancanza nell’esecuzione del
contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo
affinché l’organizzatore,
il suo rappresentante locale o
l’accompagnatore vi
pongano tempestivamente rimedio. Il
consumatore può altresì
sporgere reclamo mediante l’invio di una
raccomandata,
con avviso di ricevimento,
all’organizzatore o al venditore,
entro e non oltre dieci giorni lavorativi
dalla data del rientro
presso la località di partenza.
18) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI
ANNULLAMENTO
E DI RIMPATRIO.
Se non espressamente comprese nel prezzo,
è possibile, ed
anzi consigliabile, stipulare al momento
della prenotazione
presso gli uffici dell’organizzatore o
del venditore speciali
polizze assicurative contro le spese
derivanti dall’annullamento
del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà
altresì possibile stipulare
un contratto di assistenza che copra le
spese di rimpatrio
in caso di incidenti e malattie. I dettagli
relativi ai premi
assicurativi e alle condizioni generali delle polizze
proposte.
19) FONDO DI GARANZIA.
E’ istituito presso la Direzione Generale
per il Turismo del
Ministero delle Attività Produttive il
Fondo Nazionale di Garanzia
cui il consumatore può rivolgersi (ai
sensi dell’art. 21 D. lgs.
111/95), in caso di insolvenza o di
fallimento dichiarato del venditore
o dell’organizzatore, per la tutela delle
seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi
all’estero
Il fondo deve altresì fornire
un’immediata disponibilità economica
in caso di rientro forzato di turisti da
Paesi extracomunitari in
occasione di emergenze imputabili o meno al
comportamento
dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono
stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 23/07/99, n. 349
G.U. n.249 del 12/10/1999 (ai sensi
dell’art. 21 n.5 D. lgs.
n.111/95).
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI
VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE.
I contratti aventi ad oggetto l’offerta
del solo servizio di trasporto,
di soggiorno, ovvero di qualunque altro
separato servizio turistico,
non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di
organizzazione di viaggio ovvero di
pacchetto turistico, sono
disciplinati dalle seguenti disposizioni
della CCV: art. 1, n.3 e n.6;
artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per
quanto concerne le previsioni
diverse da quelle relative al contratto di
organizzazione
nonché dalle altre pattuizioni
specificamente riferite alla vendita
del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO. A tali contratti sono altresì applicabili
le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita
di pacchetti turistici
sopra
riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8;
art.10; art.
11
1° comma; art. 12; art. 16; art. 18. L’applicazione
di dette
clausole non determina assolutamente la
configurazione dei
relativi contratti come fattispecie di
pacchetto turistico. La terminologia
delle citate clausole relativa al contratto
di pacchetto turistico
(organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto
intesa con riferimento
alle corrispondenti figure del contratto di
vendita di singoli
servizi turistici (venditore, soggiorno
ecc.).
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi
e Fiavet
Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell’art. 16 della legge
269/98: la legge italiana punisce con la
pena della reclusione
i reati inerenti alla prostituzione e alla
pornografia minorile,
anche se gli stessi sono commessi
all’estero.
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